pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni di carattere generale
Art. 1. - Principi generali del controllo interno
1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva
autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
a) garantire la legittimita',
regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarita'
amministrativa e contabile);
b) verificare l'efficacia, efficienza ed
economicita' dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante
tempestivi
interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati
(controllo di gestione);
c) valutare le prestazioni del personale con
qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
d) valutare
l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi
ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e
controllo strategico).
2. La progettazione d'insieme dei controlli interni
rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili
dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e
derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il
principio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n.
29":
a) l'attivita' di valutazione e controllo strategico supporta
l'attivita' di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo
di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa
e' pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di
indirizzo politico-amministrativo. Le strutture stesse svolgono, di norma, anche
l'attivita' di valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle
direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, in
particolare dai Ministri, ai sensi del successivo articolo 8;
b) il controllo
di gestione e l'attivita' di valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto
previsto alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti che rispondono ai
dirigenti posti al vertice dell'unita' organizzativa interessata;
c)
l'attivita' di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del
controllo di gestione, ma e' svolta da strutture o soggetti diverse da quelle
cui e' demandato il controllo di gestione medesimo;
d) le funzioni di cui
alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato;
e) e' fatto
divieto di affidare verifiche di regolarita' amministrativa e contabile a
strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al
controllo strategico.
3. Gli enti locali e le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura possono adeguare le normative regolamentari alle
disposizioni del presente decreto, nel rispetto dei propri ordinamenti generali
e delle norme concernenti l'ordinamento finanziario e contabile.
4. Il
presente decreto non si applica alla valutazione dell'attivita' didattica e di
ricerca dei professori e ricercatori delle universita', all'attivita' didattica
del personale della scuola, all'attivita' di ricerca dei ricercatori e tecnologi
degli enti di ricerca.
5. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6,
ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni relative
all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano alle attivita' di
valutazione e controllo strategico. Resta fermo il diritto all'accesso dei
dirigenti di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo.
6. Gli addetti alle
strutture che effettuano il controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti
e il controllo strategico riferiscono sui risultati dell'attivita' svolta
esclusivamente agli organi di vertice dell'amministrazione, ai soggetti, agli
organi di indirizzo politico- amministrativo individuati dagli articoli
seguenti, a fini di ottimizzazione della funzione amministrativa. In ordine ai
fatti cosi' segnalati, e la cui conoscenza consegua dall'esercizio delle
relative funzioni di controllo o valutazione, non si configura l'obbligo di
denuncia al quale si riferisce l'articolo 1, comma 3, della legge 14 gennaio
1994, n. 20.
Art. 2. Il controllo interno di regolarita' amministrativa e contabile
1. Ai controlli di regolarita' amministrativa e contabile
provvedono gli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei
diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in particolare, gli organi
di revisione, ovvero gli uffici di ragioneria, nonche' i servizi ispettivi, ivi
compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e, nell'ambito delle competenze stabilite dalla vigente legislazione, i
servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e quelli con
competenze di carattere generale.
2. Le verifiche di regolarita'
amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla
pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale
asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.
3. Il
controllo di regolarita' amministrativa e contabile non comprende verifiche da
effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge
e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive
determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo
amministrativo responsabile.
4. I membri dei collegi di revisione degli enti
pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria nominati tra gli iscritti
all'albo dei revisori contabili. Le amministrazioni pubbliche, ove occorra,
ricorrono a soggetti esterni specializzati nella certificazione dei bilanci.
Art. 3. Disposizioni sui controlli esterni di regolarita'
amministrativa e contabile
1. E' abrogato l'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n.
259.
2. Al fine anche di adeguare l'organizzazione delle strutture di
controllo della Corte dei conti al sistema dei controlli interni disciplinato
dalle disposizioni del presente decreto, il numero, la composizione e la sede
degli organi della Corte dei conti adibiti a compiti di controllo preventivo su
atti o successivo su pubbliche gestioni e degli organi di supporto sono
determinati dalla Corte stessa, anche in deroga a previgenti disposizioni di
legge, fermo restando, per le assunzioni di personale, quanto previsto
dall'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'esercizio
dei poteri di autonomia finanziaria, organizzativa e contabile ad essa conferiti
dall'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Art. 4. Controllo di gestione
1. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione
pubblica definisce:
a) l'unita' o le unita' responsabili della progettazione
e della gestione del controllo di gestione;
b) le unita' organizzative a
livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa;
c) le procedure di determinazione degli obiettivi
gestionali e dei soggetti responsabili;
d) l'insieme dei prodotti e delle
finalita' dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione
o a singole unita' organizzative;
e) le modalita' di rilevazione e
ripartizione dei costi tra le unita' organizzative e di individuazione degli
obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
f) gli indicatori specifici per
misurare efficacia, efficienza ed economicita';
g) la frequenza di
rilevazione delle informazioni.
2. Nelle amministrazioni dello Stato, il
sistema dei controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale di cui
all'articolo 16, comma 1, del decreto n. 29. Le amministrazioni medesime
stabiliscono le modalita' operative per l'attuazione del controllo di gestione
entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dandone
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, con propria direttiva, periodicamente aggiornabile,
stabilisce in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui deve
ottemperare il sistema dei controlli di gestione.
3. Nelle amministrazioni
regionali, la legge quadro di contabilita' contribuisce a delineare l'insieme
degli strumenti operativi per le attivita' di pianificazione e controllo.
Art. 5. La valutazione del personale con incarico
dirigenziale
1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati
del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri
dirigenti, nonche' i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse
professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze
organizzative).
2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze
organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati
dell'attivita' amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicita'
annuale. Il procedimento per la valutazione e' ispirato ai principi della
diretta conoscenza dell'attivita' del valutato da parte dell'organo proponente o
valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da
parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della
partecipazione al procedimento del valutato.
3. Per le amministrazioni dello
Stato, la valutazione e' adottata dal responsabile dell'ufficio dirigenziale
generale interessato, su proposta del dirigente, eventualmente diverso, preposto
all'ufficio cui e' assegnato il dirigente valutato. Per i dirigenti preposti ad
uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione e' adottata dal capo del
dipartimento o altro dirigente generale sovraordinato. Per i dirigenti preposti
ai centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni ed ai quali si
riferisce l'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto n. 29, la valutazione
e' effettuata dal Ministro, sulla base degli elementi forniti dall'organo di
valutazione e controllo strategico.
4. La procedura di valutazione di cui al
comma 3, costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui
all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29, in materia di responsabilita'
dirigenziale. In particolare, le misure di cui al comma 1, del predetto articolo
si applicano allorche' i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e
della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle
ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave
di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il
procedimento di valutazione puo' essere anticipatamente concluso. Il
procedimento di valutazione e' anticipatamente concluso, inoltre nei casi
previsti dal comma 2, del citato articolo 21, del decreto n. 29.
5. Nel comma
8 dell'articolo 20 del decreto n. 29, sono aggiunte alla fine del secondo
periodo le seguenti parole: ", ovvero, fino alla data di entrata in vigore di
tale decreto, con provvedimenti dei singoli Ministri interessati". Sono fatte
salve le norme proprie dell'ordinamento speciale della carriera diplomatica e
della carriera prefettizia, in materia di valutazione dei funzionari diplomatici
e prefettizi.
Art. 6. La valutazione e il controllo strategico
1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei
competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive
ed altri atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste nell'analisi,
preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le
missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte
operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate,
nonche' nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali
responsabilita' per la mancata o parziale attuazione, dei possibili
rimedi.
2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di valutazione e
controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo
politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi
effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la
valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il
conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.
3. Nelle
amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad
apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 14,
comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di
adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio puo' essere dal Ministro
affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilita' di
ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica
amministrazione, ai sensi del predetto articolo 14, comma 2, del decreto n. 29.
I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di
statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi
effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalita' delle
amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su
politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire
indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni
nell'amministrazione.
Capo II Strumenti del controllo interno
Art. 7. Compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
costituita una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata
nella rete unitaria della pubblica amministrazione, alimentata dalle
amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, le direttive
annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza, economicita'
relativi ai centri di responsabilita' e alle funzioni obiettivo del bilancio
dello Stato.
2. Per il coordinamento in materia di valutazione e controllo
strategico nelle amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri si avvale di un apposito comitato tecnico scientifico e
dell'osservatorio di cui al comma 3. Il comitato e' composto da non piu' di sei
membri, scelti tra esperti di chiara fama, anche stranieri, uno in materia di
metodologia della ricerca valutativa, gli altri nelle discipline economiche,
giuridiche, politologiche, sociologiche e statistiche. Si applica, ai membri del
comitato, l'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ciascun membro non
puo' durare complessivamente in carica per piu' di sei anni. Il comitato
formula, anche a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi
plurisettoriali.
3. L'osservatorio e' istituito nell'ambito della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ed e' organizzato con decreto del Presidente del
Consiglio. L'osservatorio, tenuto anche conto delle esperienze in materia
maturate presso Stati esteri e presso organi costituzionali, ivi compreso il
CNEL, fornisce indicazioni e suggerimenti per l'aggiornamento e la
standardizzazione dei sistemi di controllo interno, con riferimento anche, ove
da queste richiesto, alle amministrazioni pubbliche non statali.
Art. 8. Direttiva annuale del Ministro
1. La direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14,
del decreto n. 29, costituisce il documento base per la programmazione e la
definizione degli obiettivi delle unita' dirigenziali di primo livello. In
coerenza ad eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri, e nel
quadro degli obiettivi generali di parita' e pari opportunita' previsti dalla
legge, la direttiva identifica i principali risultati da realizzare, in
relazione anche agli indicatori stabiliti dalla documentazione di bilancio per
centri di responsabilita' e per funzioni-obiettivo, e determina, in relazione
alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando
progetti speciali e scadenze intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto
dei servizi di controllo interno di cui all'articolo 6, definisce altresi' i
meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione.
2.
Il personale che svolge incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, commi
3 e 4, del decreto n. 29, eventualmente costituito in conferenza permanente,
fornisce elementi per l'elaborazione della direttiva annuale.
Art. 9. Sistemi informativi
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge
15 marzo 1997, n. 59, il sistema di controllo di gestione e il sistema di
valutazione e controllo strategico delle amministrazioni statali si avvalgono di
un sistema informativo-statistico unitario, idoneo alla rilevazione di grandezze
quantitative a carattere economico-finanziario. La struttura del sistema
informativo-statistico basata su una banca dati delle informazioni rilevanti ai
fini del controllo, ivi comprese quelle di cui agli articoli 63 e 64 del decreto
n. 29, e sulla predisposizione periodica di una serie di prospetti numerici e
grafici (sintesi statistiche) di corredo alle analisi periodiche elaborate dalle
singole amministrazioni. Il sistema informativo-statistico e' organizzato in
modo da costituire una struttura di servizio per tutte le articolazioni
organizzative del Ministero.
2. I sistemi automatizzati e le procedure
manuali rilevanti ai fini del sistema di controllo, qualora disponibili, sono i
seguenti:
a) sistemi e procedure relativi alla rendicontazione contabile
della singola amministrazione;
b) sistemi e procedure relativi alla gestione
del personale (di tipo economico, finanziario e di attivita' - presenze,
assenze, attribuzione a centro di disponibilita');
c) sistemi e procedure
relativi al fabbisogno ed al dimensionamento del personale;
d) sistemi e
procedure relativi alla rilevazione delle attivita' svolte per la realizzazione
degli scopi istituzionali (erogazione prodotti/servizi, sviluppo procedure
amministrative) e dei relativi effetti;
e) sistemi e procedure relativi alla
analisi delle spese di funzionamento (personale, beni e servizi)
dell'amministrazione;
f) sistemi e procedure di contabilita' analitica.
Art. 10. Abrogazione di norme e disposizioni transitorie
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo le amministrazioni statali, nell'ambito delle risorse
disponibili, adeguano i loro ordinamenti a quanto in esso previsto. In
particolare, gli organi di indirizzo politico provvedono alla costituzione degli
uffici di cui all'articolo 6, nell'ambito degli uffici di cui all'articolo 14,
comma 2, del decreto n. 29, e vigilano sugli adempimenti organizzativi e
operativi che fanno carico agli uffici dirigenziali di livello generale per
l'esercizio delle altre funzioni di valutazione e controllo.
2. Sono abrogate
le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto e, in particolare:
l'articolo 20del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad eccezione del
comma 8, l'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 338; l'articolo 3-quater della legge 11 luglio 1995, n.
273; l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 7 agosto1997, n. 279. Si
intendono attribuiti alle strutture di cui all'articolo 2 i compiti attribuiti
ad uffici di controllo interno in materia di verifiche sulla legittimita',
regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa, e, in particolare, quelli
di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come sostituito dal decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, e all'articolo
3-ter, comma 2, del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273. Si intendono attribuiti alle
strutture di cui all'articolo 4 i compiti attribuiti ad uffici di controllo
interno in materia di controllo sulla gestione, e, in particolare, quelli di cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367, all'articolo 20, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed
all'articolo 52, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come modificato dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo
29 ottobre 1998, n. 387. Si intendono attribuiti alle strutture di cui
all'articolo 5 i compiti attribuiti ad uffici di controllo interno in materia di
valutazione del personale e, in particolare, quelli di cui all'articolo
25-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modifiche ed integrazioni. Nulla e' innovato per quanto riguarda le
attivita' dell'ispettorato della funzione pubblica.
3. Gli organi collegiali
preposti ai servizi di controllo o nuclei di valutazione statali, ove non
sostituiti o confermati ai sensi del comma 1, decadono al termine dei tre mesi
successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle
finalita' di cui al presente decreto nell'ambito delle proprie competenze,
secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, le amministrazioni
non statali provvedono, nelle forme previste dalla vigente legislazione, a
conformare il proprio ordinamento ai principi dettati dal presente decreto,
anche in deroga a specifiche disposizioni di legge con i principi stessi non
compatibili.
5. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono istituire,
mediante convenzione, che ne regoli le modalita di costituzione e di
funzionamento, uffici unici per l'attuazione di quanto previsto dal presente
decreto.
6. Nell'ambito dei comitati provinciali per la pubblica
amministrazione, d'intesa con le province, sono istituite apposite strutture di
consulenza e supporto, delle quali possono avvalersi gli enti locali ai fini
dell'attuazione del presente decreto. A tal fine, i predetti comitati possono
essere integrati con esperti nelle materie di pertinenza.
Capo III Qualita' dei servizi pubblici e carte dei servizi
Art. 11. Qualita' dei servizi pubblici
1. I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con
modalita' che promuovono il miglioramento della qualita' e assicurano la tutela
dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche
associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e
definizione degli standard qualitativi.
2. Le modalita' di definizione,
adozione e pubblicizzazione degli standard di qualita', i casi e le modalita' di
adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualita' dei
servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonche' i casi e le modalita' di
indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli
standard di qualita' sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi erogati
direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con
atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le iniziative di
coordinamento, supporto operativo alle amministrazioni interessate e
monitoraggio sull'attuazione del presente articolo sono adottate dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, supportato da apposita struttura della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. E' ammesso il ricorso a un soggetto privato, da
scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla base di criteri
oggettivi e trasparenti.
4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i
compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorita'
indipendenti.
5. E' abrogato l'articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273.
Restano applicabili, sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2,
i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali
di riferimento gia' emanati ai sensi del suddetto
articolo.